Statuto

Art. 1 – Finalità
L’Associazione politica “Grande Lombardia” ha per finalità fondamentale e generale la difesa, il recupero e l’affrancamento dell’identità granlombarda. Per il raggiungimento delle finalità sancite, è competenza del Consiglio la programmazione dettagliata delle attività da svolgere.

Art. 2 – Associati
L’adesione all’Associazione può essere domandata al Consiglio da tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano senza riserve il presente Statuto. L’ammissione, o il respingimento, è deliberata dal Consiglio e comunicata al richiedente entro tre mesi. Gli Associati hanno il dovere di versare i contributi stabiliti dal Consiglio, di partecipare attivamente alla vita associativa e di assumere un comportamento conforme alle finalità associative. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. La qualifica di Associato si perde per: decesso, dimissioni volontarie, decadenza, espulsione. La cessazione del rapporto associativo non comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex Associato o dei suoi eredi.

Art. 3 – Economia
Le attività associative sono finanziate da: contributi degli Associati, contributi di privati e da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge. L’esercizio ha una durata annuale e coincide con l’anno solare. Il Consiglio ha l’obbligo di redigere e approvare per ogni esercizio un rendiconto economico-finanziario delle attività associative. È assolutamente vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 – Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente.

Art. 5 – L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composto da tutti gli Associati, i quali hanno parità di voto. L’Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto collettivo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori, in via ordinaria ogni due anni e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno la metà dei membri del Consiglio o un quarto degli Associati. Affinché l’Assemblea sia costituita regolarmente, è necessario che, in prima convocazione, sia presente almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, è costituita regolarmente con almeno un quarto degli Associati. In entrambi i casi, tutte le delibere sono assunte con la maggioranza relativa dei votanti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che ogni Associato ha diritto di consultare.

Art. 6 – Il Consiglio
Il Consiglio determina l’azione generale dell’Associazione e ne esercita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Può delegare i propri poteri, ma rimangono di competenza esclusiva dello stesso: approvare il bilancio consuntivo e preventivo; definire le quote associative; deliberare in merito all’espulsione degli Associati; approvare, modificare e integrare i regolamenti interni; valutare eventuali richieste di riammissione. Il Consiglio è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea tra i suoi partecipanti. Dura in carica due anni ovvero per il minor periodo determinato dall’anticipata convocazione dell’Assemblea per concomitanti dimissioni della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi mem-bri. Le delibere sono assunte con maggioranza relativa e con la presenza della metà dei suoi membri. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Art. 7 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio eseguendo le delibere stabilite dai medesimi. Viene eletto tra i membri del Consiglio e dura in carica quanto il Consiglio medesimo. Il Consiglio nomina e revoca un Segretario tra i suoi membri, il quale assume le funzioni del Presidente quando è temporaneamente impedito. Per dimissioni, impedimento permanente o decesso, le sue funzioni sono assolte dal Segretario fino a quando il Consiglio, che si riunirà entro trenta giorni dall’evento, eleggerà il nuovo Presidente.

Art. 8 – Controllo
L’Assemblea può deliberare l’annullamento o la modificazione di singoli atti assunti dal Presidente o dal Consiglio in palese difformità dal presente Statuto o dagli interessi dell’Associazione. Nel caso di violazioni particolarmente gravi, l’Assemblea può decretare lo scioglimento dell’organo medesimo, cui segue la nomina di un Commissario con i poteri dell’organo sostituito.
Il Consiglio ha il compito di vigilare sull’osservanza dello Statuto da parte degli Associati e sul loro comportamento. L’Associato che venga meno ai propri doveri è deferito al Consiglio, il quale procederà all’accertamento dei fatti, all’eventuale audizione del deferito e al giudizio. Le sanzioni applicabili sono: il richiamo scritto; la sospensione; l’espulsione.

Art. 9 – Modifica, correzione e interpretazione
La modifica del presente Statuto può essere proposta dal Consiglio o da almeno un quarto degli Associati e deliberata dall’Assemblea, ordinaria o straordinaria, con la maggioranza assoluta di almeno tre quarti degli Associati. Il Consiglio può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli del presente Statuto, ovvero introdurre disposizioni d’ordine legislativo. Lo stesso è competente a emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

Art. 10 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea, ordinaria o straordinaria, con la maggioranza assoluta dei tre quarti degli Associati. In qualsiasi caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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